Il CONSORZIO VENETO GARANZIE, in qualità di gestore di misure agevolative a valere su risorse pubbliche, rientra nell’ambito soggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 33/2013 ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, in quanto “ente di diritto privato […] che svolge attività di interesse pubblico”, così come previsto della Delibera ANAC n. 1134 e dal relativo All.1.

Pertanto è obbligato a pubblicare tramite il proprio sito istituzionale le informazioni ed i dati concernenti l’organizzazione e le attività svolte a valere sulle risorse pubbliche, consentendone l’accesso a chiunque senza necessità di autenticazione ed identificazione.

L’obbligo di pubblicazione fa riferimento ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 a tutti gli “atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro”.

Per ciascun atto, all’interno delle tabelle saranno presenti:

  • denominazione del soggetto beneficiario;
  • codice fiscale del beneficiario;
  • importo del vantaggio economico corrisposto;
  • ufficio/responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell’istruttoria o della concessione della sovvenzione / contributo / sussidio / vantaggio economico;
  • modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
  • link al progetto selezionato.

Nella presente sezione sono pubblicate le informazioni ed i dati relativi a ciascuna specifica forma di aiuto pubblico individuata tramite il soggetto che ha erogato i fondi al CONSORZIO VENETO GARANZIE e la relativa legge di riferimento.

Informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) – I dati personali oggetto di pubblicazione sono stati raccolti nello svolgimento dell’attività di concessione della garanzia.

Per ogni altra informazione sull’uso dei dati e sui diritti dell’interessato si prega comunque di consultare l’informativa più dettagliata consegnata dal Consorzio Veneto Garanzie e disponibile presso tutti i nostri Uffici Territoriali e sul nostro sito internet.

Sezione 1 – FONDI LEGGE DI STABILITA’

(art. 1, comma 54 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 cd. “Legge di stabilità 2014”)

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 54, della Legge di stabilità 2014, con il più generale obiettivo di sostenere l’accesso al credito delle PMI, finanzia la costituzione, presso i confidi, di un apposito e distinto fondo rischi, che i medesimi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate.

L’individuazione dei beneficiari, le modalità di intervento e la gestione delle richieste avviene nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dal Decreto 3 gennaio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico (e successive modifiche).

RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA:
Sviluppo Economico – misure per il rafforzamento confidi

Sezione 2 – FONDI LEGGE ANTIUSURA

(ai sensi dell’art. 15, comma 3, della Legge 7 marzo 1996, n. 108)

’art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura) istituisce il Fondo di prevenzione per il fenomeno dell’usura, finanziato da entrate statali, la cui disponibilità viene ripartita annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze, su domanda, a favore di confidi, associazioni e fondazioni, che abbiano i requisiti richiesti per legge e dimostrino di attuare una gestione efficiente ed efficace delle risorse pubbliche destinate a garantire soggetti a rischio usura.
L’individuazione dei beneficiari, le modalità di intervento e la gestione delle richieste avviene nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dalla Legge 108/1996 e delle disposizioni tempo per tempo impartite dal Ministero in termini di beneficiari, criteri di utilizzo e gestione.

RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA:
Tesoro.it – anti usura

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di riservatezza dei dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero allo situazione di disagio economico- sociale degli interessati, per tale forma di intervento pubblico non viene pubblicato l’elenco dei soggetti beneficiari.

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